mercoledì 13 luglio 2011

Frecce tricolori

Vecchie foto da studio



Faces




Normativa di riferimento per la pubblicazione di ritratti (N.B.: Nessuna pretesa o garanzia di sostituirmi ai testi ufficiali)
Legge 22 aprile 1941 n. 633
"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"
(G.U. n.166 del 16 luglio 1941)
SEZIONE II - Diritti relativi al ritratto.
Art. 96: Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.
Art. 97: Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
-Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98: Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Rif.:
Art. 88, ultimo comma: La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Ministro per i beni e le attività culturali con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
Art. 93, comma 2, 3, 4: Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero
E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.
Altre info: E' vietato fotografare obiettivi militari, materiali bellici e proprietà delle Forze Armate, infine loro appartenenti in servizio.
Invece non esiste alcuna legge che vieti di fotografare i privati ad esempio in occasione di pubbliche manifestazioni, o meglio, per legge la ripresa dei privati non e' proibita, mentre puo' essere proibita la pubblicazione del ritratto.
Non occorre il consenso per la pubblicazione (fermo restando che è vietata la pubblicazione di ritratti e ed immagini che ledono la dignità della persona fotografata) se il ritratto non e' un primo piano ed è ripreso in un contesto pubblico, per esempio foto di cortei o concerti, poichè il soggetto della foto è la manifestazione e non le persone riprese. In questo caso anche se sia riconoscibile la persona, la fotografia è possibile pubblicarla senza nessun consenso.
E' possibile pubblicare ritratti fotografati od inquadrati in modo che non si possa risalire all'identità della persona.